Prestazioni occasionali 2022 – novità per le imprese

Dal 21 dicembre 2021 è in vigore una nuova disposizione che prevede l’obbligo di comunicare preventivamente l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.), precisata attraverso la nota n. 29 del 11 gennaio 2022 dell’ispettorato del lavoro, fornendo le prime indicazioni per un corretto adempimento.

I committenti che operano in qualità di imprenditori dovranno quindi comunicare all’ispettorato del lavoro territorialmente competente l’inizio dell’attività lavorativa del lavoratore occasionale, in maniera preventiva, prima dell’inizio effettivo della prestazione.
Questa peculiarità è stata introdotta dal legislatore per monitorarne l’utilizzo e per contrastare l’abuso di tale tipologia contrattuale.

I rapporti di lavoro soggetti della suddetta disposizione riguardano quelli avviati dopo l’entrata in vigore della stessa (21 dicembre 2021) e, in caso di rapporti già avviati, sarà necessario fare la comunicazione se ancora in corso alla data del 11 gennaio 2022.
Tale comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022 sia per i rapporti di lavoro in essere dal 11 gennaio 2022 sia per quelli iniziati il 21 dicembre 2021 e già cessati; per quanto riguarda invece l’avvio di rapporti successivi al 11 gennaio 2022 si procederà all’invio della comunicazione prima dell’avvio dell’attività del lavoratore autonomo occasionale.

La procedura comunicativa inizialmente prevede l’invio attraverso email all’ispettorato territoriale di competenza per poi passare, una volta a regime, all’applicativo telematico gestito dal Ministero del Lavoro.

La sanzione amministrativa prevista in caso di mancato adempimento va dai 500 € ai 2500 € in relazione a ciascun lavoratore oggetto della prestazione e, in caso di ispezione, tali lavoratori vengono classificati come irregolari.