PROROGA SUPER E IPER AMMORTAMENTO – LEGGE DI BILANCIO 2018

La legge di bilancio 2018 proroga di un anno le agevolazioni fiscali di  super e iper ammortamento consentendo, con alcune novità,  ad imprese e professionisti di maggiorare le quote di ammortamento di beni strumentali a fronte di nuovi investimenti effettuati.

Super ammortamento

I titolari di redditi d’impresa e i lavoratori autonomi potranno godere del super ammortamento del 30% (anziché del 40%) sugli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2018 e fino al 31/12/2018, ovvero fino al 30 giugno 2019 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Sono esclusi:
– i beni che beneficiano della precedente versione del maxi ammortamento;
– tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1 del TUIR.

Iper ammortamento

L’agevolazione consente ai titolari di reddito d’impresa di maggiorare nella misura del 150% il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0.
Tale agevolazione viene così riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Inoltre la proroga prevede la maggiorazione nella misura del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 , con riferimento gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018 e, alle condizioni sopra indicate, al 31 dicembre 2019.
Viene altresì introdotta una clausola di salvaguardia secondo cui, qualora un bene oggetto di agevolazione venga ceduto prima del termine del periodo di ammortamento (e si verifichi un realizzo a titolo oneroso del bene) si potrà continuare a godere dell’agevolazione fino alla fine, purché nello stesso periodo d’imposta del realizzo venga acquistato un bene nuovo con caratteristiche analoghe o superiori a quello dismesso.

Non potranno beneficiare del super o iper ammortamento :
– i beni per i quali il D.M. 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%
– i fabbricati e le costruzioni
– i beni di cui all’Allegato 3 annesso alla legge di Stabilità 2016