DECRETO TRASPARENZA – Nuovi obblighi per il datore di lavoro

Il 13 agosto 2022 è entrato in vigore il Dlgs n.104 del 27 giugno 2022, recependo la direttiva comunitaria 1152/2019 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea.

Vengono previsti nuovi obblighi da parte del datore di lavoro rispetto la comunicazione al dipendente sui dettagli del contratto di lavoro, aumentando così gli adempimenti per non incorrere in sanzioni per mancata trasparenza.

Chi è obbligato

La normativa si applica ad ogni tipo di rapporto. Sono esenti dai nuovi obblighi solo i rapporti autonomi, agenzia, impresa familiare, forme speciali di lavoro pubblico e contratti di durata pari o inferiore ad una media di 3 ore la settimana per quattro settimane consecutive.

 L’informativa ai dipendenti

 Nel contratto di lavoro devono essere indicati:

  • inquadramento e retribuzione
  • specifiche sui versamenti contributivi ed enti interessati
  • ferie e congedi retribuiti (e non)
  • indicazione del contratto collettivo applicato ed eventuali co-datori di lavoro nei contratti di rete
  • distacchi, condizioni del lavoro straordinario, programmazione dell’orario di lavoro
  • variazioni dopo l’assunzione: comunicazione il giorno prima del verificarsi della variazione.

Modificando di fatto il testo del Dlgs n. 152/1997, riscritto dal Dlgs 104/2022, si esclude la possibilità per il datore di lavoro di fare riferimento al CCNL di competenza per tutto quanto ciò non comunicato.

Tempistiche

Il documento può essere consegnato al dipendente sia in forma cartacea che telematica.
Le suddette disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore del provvedimento, quindi per i rapporti di lavoro instaurati dal 1° agosto 2022.
Se il lavoratore assunto prima del 1° agosto ne fa richiesta scritta, il datore di lavoro deve fornire tali informazioni entro 60 giorni.
Le informazioni eventualmente non contenute nella lettera d’assunzione devono essere fornite per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi dall’inizio della prestazione lavorativa.

Sanzioni

Il datore di lavoro è passibile di una sanzione amministrativa da 250 a 1.500 € per ogni lavoratore interessato in caso di denuncia da parte dello stesso, previo accertamento ispettivo da parte dell’ispettorato del lavoro.