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NOVITA’ SUL CALCOLO DEGLI INTERESSI DEBITORI

Con la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (c.d. CICR) del 3 agosto, si è cercato di concludere un dibattimento legislativo che prosegue da oltre 20 anni e vede al centro la pratica dell’anatocismo, catalogata nell’art. 120 del Testo Unico Bancario.

Le nuove definizioni delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti, sono quindi espresse all’interno della delibera emanata il 3 agosto. Secondo queste,  gli interessi debitori maturati  nell’esercizio delle operazioni indicate dall’art. 2, comma 1, (compresi i finanziamenti attraverso le carte di credito), non possono produrre interessi, ad eccezione di quelli di mora, che comunque restano disciplinati dalle disposizioni del codice civile.

Nei rapporti di conto corrente (o di conto di pagamento) deve essere garantita la stessa periodicità nel calcolo degli interessi attivi e passivi, che non può risultare inferiore a un anno. Gli interessi verranno conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, anche al termine del rapporto di credito (per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre). Inoltre, gli stessi, devono essere contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale.

Gli interessi debitori calcolati il 31 dicembre di ogni anno diverranno poi esigibili a partire dal 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati, tuttavia al cliente dovrà essere assicurato un periodo di trenta giorni (a decorrenza dalla data di ricevimento della comunicazione) prima che questi divengano esigibili da parte dell’istituto.

La delibera del CICR dispone altresì che il cliente può autorizzare (e revocare in ogni momento precedente l’addebito) l’addebito degli interessi sul conto nel momento in cui questi divengono esigibili ed in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale. Il contratto sottoscritto tra l’istituto ed il cliente può sancire che i fondi accreditati sul conto dell’intermediario, e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento, siano impiegati per estinguere il debito da interessi sin dal momento in cui tali interessi siano esigibili.
In caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili ed il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto, mentre quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

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