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Nuova moratoria per mutui e finanziamenti: aggiornamento Aprile 2015

Circa due settimane fa vi abbiamo  parlato della nuova moratoria per mutui e finanziamenti, definita dalla Legge di stabilità 2015. La notizia, non a torto, ha riscosso molto interesse; oggi siamo finalmente in grado di darvi un aggiornamento in merito. Ammettiamo che non sono tutte buone nuove; le attese sono infatti state ridimensionate.

Ripercorriamo per un momento che cosa prevede questo accordo.

Dopo diversi incontri, l’Abi e le associazioni delle imprese hanno firmato, oltre all’intesa sui consumatori, il nuovo “Accordo per il credito” alle imprese, composto da tre parti: sospensione e allungamento dei finanziamenti; finanziamento di progetti di investimento e patrimonializzazione; smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della Pa. Una clausola impegna poi le parti a sottoscrivere un accordo con l’Agenzia delle entrate per concedere anticipazioni bancarie alle imprese che hanno richiesto rimborsi di crediti fiscali, previa attestazione di certezza e liquidità rilasciata dalla stessa Agenzia.

La nuova moratoria per mutui e finanziamenti dedicata alle Pmi durerà un anno.

Su investimenti e debiti Pa si prevedono due distinti plafond per ognuno dei quali l’obiettivo è fissato a 10 miliardi. Venti miliardi totali che possono includere risorse residue delle precedenti iniziative siglate in questi campi tra banche e imprese. L’accordo è stato siglato da Abi con Confindustria, Rete Imprese Italia, Alleanza Cooperative, Cia, Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra e si applica solo a Pmi “in bonis”, che non devono avere sofferenze, inadempienze probabili o esposizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni.

La moratoria per mutui e finanziamenti in breve:

Le attese per l’Accordo, come detto, sono state in parte ridimensionate. Le nuove regole europee sugli accantonamenti degli istituti di credito – ragionano banche e imprese – avrebbero di fatto reso impraticabile un’intesa generosa come nelle previsioni: per le aziende che offrono minori “garanzie” di solidità, a fronte della sospensione del pagamento delle rate dei mutui (per la parte di quota capitale), potrà essere applicato un tasso d’interesse.

DURATA ANNUALE:

La moratoria annuale, applicabile fino al 31/12/2017, riguarda finanziamenti a medio-lungo termine, anche se agevolati. Sospensione anche per il pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing immobiliari (12 mesi) o mobiliari (6 mesi)

GLI INTERESSI:

Le rate devono essere in scadenza o già scadute da non più di 90 giorni dalla presentazione della domanda. L’operazione di sospensione è realizzata allo stesso tasso d’interesse originario solo se l’impresa non registra difficoltà nel rimborso del prestito, o se ha comunque la copertura del Fondo centrale di garanzia. Per le imprese in difficoltà nel rimborso, o non coperte dal Fondo di garanzia Pmi, la sospensione potrà comportare un tasso di interesse bancario nel limite dello 0,75%

ALLUNGAMENTO:

Nell’accordo trova spazio anche la possibilità di prorogare il piano di ammortamento dei mutui e l’allungamento a 9 mesi delle scadenze del credito a breve termine e del credito agrario. Ciò sarà possibile fino al 100% della durata residua del piano di ammortamento, con tetto di 3 anni per i “chirografari” e di 4 anni per gli ipotecati. L’eventuale aumento del tasso d’interesse non potrà superare l’1%. Tasso blindato se l’azienda ricapitalizza o e si aggrega.

INVESTIMENTI:

Il “Plafond imprese in sviluppo”, fino a 10 miliardi, servirà a favorire finanziamenti per investimenti in beni strumentali, sia materiali che immateriali, anche attraverso la “Nuova Sabatini”; potrà essere impiegato inoltre per finanziare l’incremento del capitale circolante necessario agli investimenti.

DEBITI COMMERCIALI:

Obiettivo 10 miliardi anche per lo smobilizzo di crediti della Pa mediante tre modalità: sconto pro soluto, anche anche con garanzia dello Stato, anticipazione con cessione (anche con sconto pro solvendo), anticipazione senza cessione. I crediti dovranno essere certificati e l’anticipazione non potrà essere inferiore al 70% dell’ammontare.

RIMBORSI FISCALI:

Una clausola impegna le parti a sottoscrivere un accordo con l’Agenzia delle Entrate per concedere anticipazioni bancarie alle imprese che hanno richiesto rimborsi di crediti fiscali, previa attestazione di certezza e liquidità rilasciata dalla stessa Agenzia.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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