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Pignoramenti più efficaci: Anagrafe dei conti bancari

L’anagrafe dei conti correnti bancari (o anagrafe dei rapporti finanziari) è un database che può utilizzare l’Agenzia delle Entrate per controllare i rapporti bancari di tutti gli italiani, la quantità di denaro depositata sul conto, la lista delle movimentazioni, le cassette di sicurezza, i titoli di credito, i libretti.
Talvolta anche i privati cittadini posso avere l’accesso a questo strumento a determinate condizioni.
Si potrà quindi essere autorizzati ad accedere all’anagrafe dei rapporti finanziari nel momento in cui si vorrà avviare la ricerca telematica dei beni da pignorare.
In pratica questo archivio serve a chi, volendo avviare un’esecuzione forzata contro chi non ha pagato un debito, vuol andare a colpo sicuro individuando subito dove il debitore custodisce i propri redditi.

Vantaggi del creditore nell’anagrafe dei conti correnti

Il vantaggio dell’anagrafe dei conti correnti per il creditore è evidente: non avrà bisogno di delegare un’agenzia investigativa per sapere dove il debitore deposita i propri redditi e una volta ricevute le informazioni potrà procedere al pignoramento dello stipendio, della pensione o del conto corrente.
Solo l’Agenzia delle Entrate ha però il privilegio di verificare l’entità della somma depositata sul conto corrente del soggetto che si intende pignorare.
Potrebbe capitare quindi che il creditore, a pignoramento già notificato, scoprisse ad esempio che il conto corrente sottoposto ad esecuzione forzata è in rosso o con pochi soldi in attivo.
Questa informazione, tuttavia, sarà resa disponibile prima di iscrivere a ruolo la procedura di pignoramento, quindi prima di corrispondere le imposte dovute allo Stato per l’avvio dell’iter giudiziale, così da poter eventualmente abbandonare la procedura evitando la spesa successiva.

Come richiedere l’accesso all’anagrafe dei conti correnti

Per avere accesso all’anagrafe dei conti correnti bancari bisogna rispettare il seguente iter:
1) Avere un titolo esecutivo nei confronti del debitore (sentenza di condanna emessa dal giudice, o decreto ingiuntivo non opposto entro i 40 gg, oppure una cambiale o un assegno protestati).
2) Il titolo esecutivo deve essere già stato notificato al debitore.
3) Notificare l’atto di precetto, ossia l’avviso al debitore a pagare entro massimo 10 giorni.
4) Chiedere l’autorizzazione al Presidente del Tribunale, entro i 90 giorni dalla notifica del precetto (dopo tale termine, il precetto perde efficacia e va rinnovato con un’ulteriore notifica).
5) Presentare materialmente una istanza all’Agenzia delle Entrate o all’ufficiale giudiziario (a seconda del tribunale).

Lo Studio Michele Magro s.r.l. fornisce un supporto concreto all’imprenditore nella tutela del proprio patrimonio anche in situazioni di crisi.

 

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